Alla fine di un contratto di locazione, soprattutto se ciò avviene per morosità, il locatore può sottrarsi all'obbligo di restituzione del deposito cauzionale a condizione di "proporre domanda giudiziale per l'attribuzione, in tutto o in parte, dello stesso a copertura di specifici danni subiti o di importi rimasti impagati".
Dunque può trattenerlo anche a copertura di crediti non percepiti e non solo per i danni materiali procurati all'immobile locato: la trattenuta del deposito da parte del proprietario non è automatica ma va fatta dichiarare con un apposito procedimento.
E' il risultato di una recente pronuncia della Corte di Cassazione n. 194/2023:
ll danno da risarcire non può non ritenersi rappresentato dall'ammontare dei canoni dovuti per la durata ulteriore della locazione ormai sciolta per inadempimento, senza che si possa prendere in considerazione la ripresa disponibilità della cosa, perché questa, finché non viene locata di nuovo, per il soggetto che aveva scelto di ricavare dal bene un reddito locatizio, non può rappresentare — o quanto meno non può a priori presumersi rappresenti — un effettivo e reale vantaggio a quello paragonabile"
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