L'installazione ex novo di un ascensore in un edificio condominiale (le cui spese, a differenza di quelle relative alla manutenzione e ricostruzione dell’ascensore già esistente, vanno ripartite non ai sensi dell’articolo 1124 del Cc, secondo l’articolo 1123 del Cc, ossia proporzionalmente al valore della proprietà di ciascun condomino) costituisce innovazione che può essere deliberata dalla assemblea condominiale con le maggioranze prescritte dall’articolo 1136 del Cc, oppure direttamente realizzata con il consenso di tutti i condomini, così divenendo l’impianto di proprietà comune. Trattandosi, tuttavia, di impianto suscettibile di utilizzazione separata, proprio quando la innovazione, e cioè la modificazione materiale della cosa comune (nella specie: il vano scale) conseguente alla realizzazione dell’ascensore, non sia stata approvata in assemblea (lo stesso articolo 1121 del Cc, al comma 2°, parla di maggioranza dei condomini che abbia deliberato o accettata la innovazione), essa può essere attuata anche a cura e spese di uno o di taluni condomini soltanto (con i limiti di cui all’articolo 1102), salvo il diritto degli altri di partecipare in qualunque tempo ai vantaggi della innovazione, contribuente nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell’opera. (Deriva da quanto precede, pertanto, ha osservato la Suprema corte, che l’ascensore installato nell’edificio dopo la costruzione di quest’ultimo, per iniziativa di parte dei condomini, non rientra nella proprietà comune di tutti i condomini ma appartiene in proprietà a quelli di loro che l’abbiano impiantato a loro spese. Ciò da luogo nel condominio a una particolare comunione parziale dei proprietari dell’ascensore). Cassazione Civile, Sez. II, Ordinanza n. 2071 del 04.09.2017 - Massima Redazionale).
(Fonte: "Il Sole 24 Ore, Guida al Diritto, 2017)