Corte di Cassazione Sez. III Civile ordinanza n. 24160 del 04.10.2018.
La Cassazione esclude il fine di liberalità per eventuali conferimenti e spese successivi alla separazione. Sussiste quindi il diritto a ripetere il 50% dell'importo ove ne sussistano le condizioni.
Il coniuge che si sobbarca le spese per la ristrutturazione dell'immobile comune, potrà ripetere dall'altro soltanto le spese sostenute dopo la separazione. Non assume rilievo il fatto che l'immobile suddetto sia stato acquistato con denaro di uno solo dei due poiché in costanza di matrimonio deve presumersi la sussistenza di una donazione indiretta.
(Fonte: Rivista di informazione giuridica "Studio Cataldi" a cura di Avv. L. Izzo del 07.10.2018).
“Eventuali conferimenti e spese successivi alla separazione, non sussistendo la finalità di liberalità, dovranno essere considerati esclusivamente spese sostenute da uno dei comproprietari in favore del bene in comunione, e quindi il giudice di merito dovrà valutare se la moglie possa essere condannata a restituirne il 50% al marito facendo applicazione delle regole ordinarie applicabili in materia di comunione ordinaria.
Il coniuge comproprietario avrà diritto di ripetere il 50% delle spese che ha sostenuto per la conservazione ed il miglioramento della cosa comune non in ogni caso ed illimitatamente, ma purchè abbia avvisato preliminarmente l'altro comproprietario e purchè questi, a fronte di un intervento necessario, sia rimasto inerte”.